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| Terremoto, accordo con Abi per sospensione mutui imprese e famiglie del cratere |
| Cronache - Cronache dall'Aquila |
| Venerdì 25 Giugno 2010 17:47 |
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L'accordo sulla sospensione dei mutui delle imprese e delle famiglie residenti nel cratere del terremoto è stato presentato oggi dal commissario per la ricostruzione e presidente della Regione Gianni Chiodi. Prevede che i mutui delle imprese, sia Pmi sia grandi aziende, e delle famiglie possono essere sospesi su istanza dei richiedenti, alla quale comunque l'istituto di credito può opporsi; la domanda può essere presentata dal primo luglio al 31 dicembre 2010 e, se accordata, avrà la durata di 12 mesi.
"Nell'accordo con Abi non c'é automatismo ma la richiesta deve essere presentata dalle aziende e dalle famiglie - ha spiegato Chiodi -. Se la banca non dovesse rispondere entro 45 giorni, allora scatterà il silenzio assenso". Il commissario ha sottolineato che finora le misure a sostegno di famiglie ed imprese per la ripresa dopo il terremoto ammontano a circa 2 miliardi e 200mila euro per le imprese e circa un miliardo e 600mila euro per le famiglie. L'intesa raggiunta con l'Abi proroga, con alcune importanti novità, la sospensione già fissata dal comitato esecutivo dell'associazione alla fine del 2009 e in scadenza il 30 giugno 2010. Sia per le famiglie, sia per le imprese la prima novità consiste nel fatto che l'accordo esce dalla logica dell'automatismo, in base al quale le facilitazioni si applicavano ex lege ai finanziamenti in essere, per tornare verso una situazione di mercato, nella quale le misure agevolative diventano operative dietro specifica richiesta dei soggetti o imprese interessati e con il rispetto di determinati requisiti. Per le famiglie, l'accordo prevede: la sospensione del pagamento delle rate di mutuo previa richiesta del cliente, per almeno sei mesi e per una volta sola, al verificarsi di specifici eventi, salvo il caso in cui la banca aderisca offrendo la sola sospensione della quota capitale. La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente. Non sono ricomprese nella sospensione eventuali rate scadute e pagate al momento del verificarsi dell'evento al momento della sospensione. La sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa istruttoria e avviene senza richieste di garanzie aggiuntive. La presentazione della richiesta di sospensione va sottoscritta da tutti i cointestatari del mutuo ovvero gli eredi. Gli eventi che determinano l'avvio della sospensione - su richiesta -, e che debbono essersi verificati almeno per uno dei cointestatari del mutuo, sono la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale; la cessazione del rapporto di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata; la morte o l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza; la sospensione del lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro. Questi requisiti di ammissibilità devono essersi verificati dal primo gennaio 2009 al 31 dicembre 2010. La sospensione si applicherà ai mutui di importo non superiore a 150 mila euro, il cui intestatario abbia un reddito imponibile inferiore a 40 mila euro annui. Per le imprese, la sospensione dei debiti include le seguenti operazioni: sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo; sospensione per 12 mesi dei canoni di operazione leasing immobiliare e mobiliare; allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa. L'intervento ha natura straordinaria ed è limitato nel tempo. Non sono previsti automatismi nella realizzazione delle operazioni descritte. Sono ammissibili alle operazioni di sospensione dei debiti le piccole e medie imprese nonché le imprese di maggiori dimensioni con una situazione economica e finanziaria che possa trovare continuità aziendale. L'ABI chiarisce che sono ammissibili ai benefici del presente accordo le imprese che alla data del 6 aprile 2009 avevano posizioni classificate dalla banca "in bonis"; sono, dunque, escluse le imprese classificate come "ristrutturate", "in sofferenza" o soggette a procedure esecutive. Le rate sospese, per la sola quota capitale, vengono ammortizzate utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità. Nel caso del leasing, verrà differito l'esercizio dell'opzione di riscatto. L'accordo sottolinea che la sospensione del pagamento delle rate non può comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determina l'applicazione dell'interesse di mora. Non verranno, inoltre, corrisposte spese di istruttoria, ma rimborsate solo le cosiddette "spese vive" certificate. La richiesta deve essere presentata dall'impresa e le banche sono tenute a fornire risposta entro 30 giorni lavorativi. Per quanto riguarda la validità della misura, essa entra in vigore il primo Luglio 2010 e la sospensione vale per 12 mesi dalla presentazione della domanda; le domande possono essere presentate fino al 31 gennaio 2011. L'ABI, infine, ricorda che: "ciascuna banca potrà aderire su base volontaria alla misura e offrire al cliente condizioni migliori rispetto a quanto previsto". |


